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19
Ven, Apr
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Monopattini elettrici come biciclette

Attualità
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La Manovra 2020 ha equiparato i monopattini elettrici ai velocipedi, consentendone la legittima circolazione dallo scorso primo gennaio nell’ambito di una sperimentazione sulla micromobilità.

A norma fatta, subito si è fatto sentire il bisogno di intervenire ulteriormente per una regolamentazione più dettagliata. Il provvedimento che ha accolto le modifiche e le nuove disposizioni è il Milleproroghe.
LE CARATTERISTICHE DEL VEICOLO
Fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla sperimentazione, sono considerati velocipedi – e possono quindi circolare sul territorio nazionale – i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019.
CHI PUÒ GUIDARLI E DOVE
Solo chi ha compiuto 14 anni può guidare un monopattino elettrico. La circolazione è consentita sulle strade urbane con limite dei 50 km/h oppure sulle strade extraurbane solo ed esclusivamente sulla pista ciclabile. Cambiano i limiti di velocità, che diventano di 25 km/h quando circolano in strada. Confermati i 6 km/h nelle aree pedonali.
Da mezz’ora dopo il tramonto, durante il periodo dell’oscurità e di giorno qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i monopattini sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente
di catadiottri rossi e di luce rossa fissa non possono essere utilizzati ma solo condotti o trasportati a mano (comma 75ter). Per chi viola queste disposizioni, la sanzione va da 100 a 400 euro.

 

NORME DI GUIDA E CASCO
I conducenti dei monopattini devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione
lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l’uso delle braccia e delle  mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un
altro veicolo. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante il periodo dell’oscurità e di giorno qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta
visibilità (comma 75-quater).
Chi non ottempera è soggetto a una multa da 50 a 200 euro.

E SE IL MONOPATTINO NON È CONFORME?
Chiunque circoli con un monopattino con caratteristiche tecniche diverse da quelle ammesse è soggetto a una sanzione che va da 100 a 400 euro. Scatta la confisca se il monopattino è dotato di motore termico oppure elettrico superiore a 2 kW. Chi, invece, guida un veicolo atipico, le cui caratteristiche tecniche non sono regolamentare è soggetto alla sanzione di una somma da 200 a 800 euro. Previste confisca e distruzione del mezzo.
NOLEGGIO
I servizi di noleggio dei monopattini possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella
quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in
circolazione: l’obbligo di copertura assicurativa, le modalità di sosta consentite, le eventuali limitazioni
alla circolazione in determinate aree della città.
LA SPERIMENTAZIONE
Il Milleproroghe ha anche allungato la sperimentazione – voluta dall’ex Ministro Toninelli – di ulteriori 12 mesi per un totale di 36. Veicoli quali segway, hoverboard e monoruota si possono ancora utilizzare, ma solo nei parametri da questa specificati: via libera quindi solo nelle aree pedonali, con velocità massima di 6 km/h, oppure nelle aree private, e condotti solo da maggiorenni.