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Sab, Apr
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Modifiche e leggerezze del Codice della strada

Sicurezza
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Nel Decreto legge infrastrutture e trasporti 121/2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre, in vigore il giorno successivo) novità e modifiche al Codice della Strada.


Estesa di 50 cm (3,5 m anziché gli attuali 3 m) la lunghezza massima dei VELOCIPEDI (BICICLETTE). Classificati come CICLOMOTORI oltre a quelli con motore termico fino a 50 cc, anche quelli con motore elettrico fino a 4.000 W di potenza. Introdotta la responsabilità del conducente, oltre a quella del passeggero, se il trasportato non indossa il casco. Evidenziamo in rosso alcune leggerezze presenti anche in questa ultima edizione del codice, lesiva delle incolumità degli utenti della strada. Non si comprende inoltre perché ancora non si è voluto tutelare la vita di chi usa biciclette o monopattini rendendo obbligatorio il casco. Limitata la velocità massima dei MONOPATTINI da 25 a 20 km/h; confermato il limite di 6 km/h nelle zone pedonali. Da luglio 2022 dovranno essere provvisti di indicatori di direzione e di stop (quelli in circolazione dovranno adeguarsi entro l’1/1/2024). Obbligo di fotografia al termine del noleggio dei mezzi in condivisione (per evitare la sosta selvaggia sui marciapiedi). Casco non obbligatorio per i maggiorenni, mantenuto per i minorenni. Nessuna decisione su una regolamentazione in materia di copertura assicurativa né in relazione ad una targa. Da chiarire la possibilità di circolare non più solo sulle strade urbane e, fuori città, solo sulle piste ciclabili, ma dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette. Per il primo anno dal conseguimento della PATENTE B potranno guidare auto di potenza, riferita alla tara, superiore a 55 kW (74 CV)/t e potenza massima pari a 70 kW (95 CV), solo se al loro fianco sia presente una persona di età non superiore a 65 anni con patente conseguita da almeno 10 anni. La durata del FOGLIO ROSA passa da 6 a 12 mesi, mentre i tentativi per l’esame di teoria da due a tre. Inasprite le sanzioni amministrative per chi si esercita senza istruttore (da 430 a 1.731 euro e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi). Fino ai 35 anni di età, e per chi percepisce reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali, si riconosce un contributo fino a 1.000 euro come rimborso per le spese (documentate) di conseguimento della patente e dei certificati di abilitazione professionali per condurre veicoli trasporto merci per conto terzi. Dal 1° gennaio 2022, PARCHEGGIO AI DISABILI gratuito nelle aree di sosta a pagamento se occupa quelle riservate. Spazio ai parcheggi riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni. Su strade e veicoli vietata qualsiasi forma di PUBBLICITÀ avente contenuto sessista, violento, offensivo, lesivo dei diritti civili e con qualche forma di discriminazione. SOSTA ELETTRICHE O IBRIDE PLUG-IN vietata oltre un’ora dopo il completamento della ricarica. Il divieto non si applica tra le 23 e le 7 del mattino, tranne che per gli spazi riservati ai punti di ricarica veloce e ultra veloci (oltre i 50 kW). Niente sospensione della patente ma supermulte per chi viene sorpreso a usare il CELLULARE alla guida. Ampliato l’elenco degli strumenti vietati: smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. L’uso della TARGA PROVA consentito anche sulle auto usate. SERVIZIO TAXI anche con veicoli a due e tre ruote e velocipedi. Il responsabile in solido delle violazioni commesse alla guida di AUTO A NOLO non sarà più il locatore bensì il locatario del veicolo. Veicoli storici estesi ai ciclomotori ed alle macchine agricole (per queste ultime anzianità minima di 40 anni contro i normali 20). Graduale limitazione alla circolazione dei VECCHI MEZZI INQUINANTI DI TRASPORTO PUBBLICO locale a benzina e gasolio: dal 30 giugno 2022 è vietata la circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3 Euro 1, mentre dal 1° gennaio 2023 il divieto riguarderà i mezzi Euro 2 e dal 1° gennaio 2024 gli Euro 3

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