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16
Mar, Apr
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Biometano e reddito agrario

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Un nuovo intervento dell’avvocato Bonaventura Sorrentino dello Studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma, specializzato in problematiche legate al settore energetico e petrolifero, che approfondisce ulteriormente la tematica dell’incentivazione del biometano e della relativa regolamentazione nelle imposte dirette.

Argomenti di grande attualità che sono stati affrontati in modo approfondito durante l’ultima edizione di Oil&nonoil, la fiera della distribuzione carburanti di Verona nel corso del convegno Biometano: aspetti fiscali e procedurali per l’utilizzo nei trasporti.

Promosso da due associazioni di categoria, Assogasmetano e Consorzio Italiano Biogas, insieme allo Studio Legale e Tributario Sorrentino-Pasca-Toma, media partner Staffetta Quotidiana, si è concentrato su alcuni aspetti del decreto sulla Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, che introduce incentivi ai produttori di biometano oltre a nuove possibilità per assolvere l’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti.

Le considerazioni di premessa per una corretta regolamentazione fiscale sono state pubblicate sul numero 137 di Ecomobile, ora l’avvocato Sorrentino prosegue affrontando la questione del reddito agrario.

 REDDITO AGRARIO OPPURE NO?

Da quanto sopra sembrerebbe dedursi che il biometano può rientrare tra quei prodotti la cui produzione e vendita genera reddito agrario.

Tuttavia questo passaggio potrebbe non sembrare così scontato con riferimento agli incentivi previsti dal decreto innanzi citato.

Ciò anche in considerazione alla carenza normativa di riferimento per gli introiti derivanti e/o comunque connessi con la produzione del biometano.

Occorre dunque avere un riferimento di comparazione identificabile nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 6 luglio 2009, rubricata “Imprenditori agricoli - produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo: aspetti fiscali“.

L’articolo 32 del T.u.i.r. in materia di reddito agrario dispone che “Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali…”.

Sostanzialmente vi rientrano le attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco e dall’allevamento di animali.

Una interpretazione strettamente letterale sembrerebbe far rientrare tra le attività connesse, in ragione del dettame normativo dell’articolo 1, comma 423 della legge finanziaria 2006, anche la produzione e la vendita del biometano.

Va chiarito che tale interpretazione, per quanto è dato sapere, non ha ricevuto il placet dell’Amministrazione Finanziaria e dunque ci si auspica un suo pronunciamento di merito.

Far rientrare nel reddito agrario e dunque in una tassazione sostanzialmente forfettaria quanto introitato dalla produzione e vendita del biometano, sembrerebbe non essere in discussione.

Tuttavia qualche considerazione va fatta, proprio con riferimento a quanto riportato nella circolare richiamata.

 

IL CRITERIO DELLA PREVALENZA

In primo luogo perché le attività connesse rientrano nel reddito agrario solo se è rispettato il criterio della prevalenza, ossia che le fonti di produzione dell’energia e/o, nel caso di specie, del carburante, provengano prevalentemente dal fondo.

Dunque il requisito risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento dell’attività connessa ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi.

Viene chiarito che se il confronto quantitativo non è possibile, si fa riferimento al valore degli stessi, confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. La prevalenza sussiste ovviamente quando il valore normale dei propri prodotti è superiore al costo dei prodotti acquistati da terzi.

Se non è possibile procedere ad una valutazione, come nel caso dei residui zootecnici, la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione a valle del processo produttivo dell’impresa, tra energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

 

È ANCHE QUESTIONE DI MATERIA PRIMA

È evidente che nel caso del biometano la problematica della prevalenza si può porre in maniera differenziata a seconda della materia prima utilizzata o anche nel caso in cui si usino materie prime non provenienti dal proprio fondo.

Proprio prendendo spunto dalla circolare n. 32 innanzi richiamata, possono essere fatte riflessioni sul trattamento fiscale da riservare agli introiti derivanti dalle misure incentivanti. La circolare però, con riguardo alla produzione di energia fotovoltaica, stabiliva che quanto dalla stessa derivante fosse irrilevante dal punto di vista fiscale, nel caso in cui il soggetto percettore fosse un imprenditore agricolo, società semplice, ente non commerciale, società agricola (srl, snc, sas, soc. coop.) titolare di reddito agrario; sostanzialmente, in tale caso, tutto era assorbito in tale categoria reddituale.

La tariffa incentivante era invece da considerare come contributo in conto esercizio, nel caso in cui l’imprenditore agricolo producesse energia al di sopra di determinati limiti. Parimenti era rilevante nel caso di società agricole che non avevano optato per la determinazione del reddito su base catastale.

Nel caso del biometano la norma della finanziaria 2006 non pone limiti di produzione oltre i quali l’attività da connessa a quella agricola, possa diventare di impresa, pertanto sembrerebbe che tutto quanto venga incassato a fronte della produzione e della vendita del biometano possa essere compreso nel reddito agrario. Ciò può sicuramente valere per l’ipotesi del ritiro del prodotto da parte del Gse ad un prezzo prestabilito.

 

LA VENDITA AUTONOMA DEL PRODOTTO

Qualche dubbio potrebbe riguardare la tassazione nel caso di vendita autonoma del prodotto; ipotesi questa che, ai sensi dell’art. 6, riconosce in capo al produttore il diritto al solo valore dei Cic.

In merito ai Cic, va ricordato che nella citata circolare, con riferimento al trattamento dei certificati verdi, l’Agenzia ha specificato che detti certificati sono assimilabili ai beni immateriali, stabilendo che la loro cessione sia imponibile ai fini iva. 

Contrariamente ai fini delle imposte dirette, se il soggetto è titolare di reddito agrario, gli introiti derivanti dalla cessione dei certificati sono assorbiti dal reddito agrario; se invece il soggetto produce energia, oltre i limiti indicati dal legislatore, i proventi derivanti dalla vendita dei certificati verdi vanno a confluire nel reddito di impresa generando plusvalenze.

Orbene, nel caso del biometano, il legislatore non ha previsto la soglia di produzione come nel fotovoltaico ed un caso nel quale potrebbe sorgere qualche dubbio sulla possibilità di ricomprendere tutto nella categoria del reddito agrario è quello, ribadiamo, in cui il produttore possa vendere in autonomia i Cic ottenuti a fronte della produzione di biometano. Trattandosi di un mercato che sta assumendo sempre più caratteristiche speculative si ritiene importante una posizione formalizzata da parte della Amministrazione finanziaria.

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